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Sez. 3, Sentenza n. 3818 del 04/07/1979 (Rv. 400269 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO - ACCETTAZIONE PRO SOLVENDO - ATTINENZA ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO - CORRESPONSABILITA PENALE DEL PRENDITORE - ESCLUSIONE - NULLITA DELL'ASSEGNO CONSEGUENTE ALLA POSTDATAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400269-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO - ACCETTAZIONE PRO SOLVENDO - ATTINENZA ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO - CORRESPONSABILITA PENALE DEL PRENDITORE - ESCLUSIONE - NULLITA DELL'ASSEGNO CONSEGUENTE ALLA POSTDATAZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'accettazione, da parte del prenditore, senza previo patto espresso, di un assegno postdatato, quale mezzo di pagamento pro solvendo, attiene non tanto alla fase formativa, quanto alla fase meramente esecutiva del contratto e non rende - a parte il caso del previo concerto - il prenditore partecipe dell'illecito penale addebitabile soltanto al traente. Ne la postdatazione, di per se, induce la nullita dell'assegno, giacche la legge stessa (art 31, comma secondo, e 121 RD 21 dicembre 1933 n 1736) prevede che l'assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo pagabile nel giorno di presentazione. (V 627/64; (Conf 241/65).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)