Sez. 3, Sentenza n. 2207 del 27/09/1967 (Rv. 329378 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - LIMITI - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - LIMITI - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO.*
Qualora alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso il fatto colposo dell'assicurato-danneggiato, il diritto dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'integrale indennita, alla ripetizione di quanto erogato, non e soggetto a liquidazione proporzionale al grado di colpa del terzo corresponsabile del danno, perche la surrogazione dell'assicuratore determina ope legis la sua sostituzione integrale nei diritti dell'assicurato; Ond'e che, nei limiti della somma dovuta all'assicurato dal terzo, autore del danno, l'assicuratore ha diritto di ripetere da quest'ultimo il pagamento, sino a concorrenza dell'indennita corrisposta dall'assicurato; pertanto, l'intera indennita e ripetibile verso il terzo responsabile, nei limiti di quanto e da costui dovuto all'assicurato (o ai suoi eredi) a titolo di danni, senza alcuna riduzione in riferimento alla percentuale di colpa nella produzione dello evento a questo attribuita. (Conf sent 1529'66, mass n 323042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)