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Sez. 3, Sentenza n. 1382 del 14/02/1997 (Rv. 502433 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE | Mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio ex art. 667 cod. proc. civ. - Perdita di efficacia dell'ordinanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502433-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE

Nel procedimento di convalida di sfratto, qualora sia stata emessa ordinanza di rilascio con riserva dell'eccezioni del convenuto, la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge del 26 novembre 1990 n. 353) non determina la perdita di efficacia di detta ordinanza, quale effetto dell'estinzione del giudizio di merito, atteso che l'ordinanza di rilascio pur se non idonea ad acquistare efficacia di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio i cui effetti, afferenti alla cessazione della locazione e conseguentemente al diritto al rilascio dell'immobile attuabile in via esecutiva, permangono fino a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salva restando, in caso di estinzione di questo, la facoltà del conduttore di far valere nel termine di prescrizione le sue eccezioni in un autonomo nuovo processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)