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Sez. U, Sentenza n. 1729 del 06/02/2003 (Rv. 560266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Ambito della prescrizione - Fattispecie di ricorso unicamente diretto a contestare la giurisdizione del giudice emittente la sentenza impugnata.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

I "fatti della causa" che, a norma dell'art. 366, numero 3, cod. proc. civ., occorre sommariamente esporre nel ricorso, a pena di sua inammissibilità, sono quelli necessari affinché la Corte di cassazione sia posta in grado di comprendere e decidere sulle censure prospettate nel ricorso stesso; ne consegue che, ove il ricorso si limiti a dedurre, come unica censura, il difetto di giurisdizione del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, la previsione di cui alla richiamata disposizione normativa è da ritenere osservata allorché il ricorrente esponga il contenuto della domanda attorea e della pronuncia emessa dal giudice di cui si contesta la giurisdizione, questi essendo i fatti di causa rilevanti per la decisione della questione dedotta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)