Sez. 2, Sentenza n. 6495 del 07/12/1981 (Rv. 417339 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE - MURO DIVISORIO IN COMUNIONE FRA UN CORTILE COMUNE ED UN'AREA INEDIFICATA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI COMPROPRIETARI DEL MURO - ADDOSSAMENTO AL MURO DI UNA BARACCA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'AREA INEDIFICATA - APERTURA DI LUCI O VEDUTE NEL MURO DIVISORIO - CONSENSO DELL'ALTRO COMPROPRIETARIO - NECESSITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE - MURO DIVISORIO IN COMUNIONE FRA UN CORTILE COMUNE ED UN'AREA INEDIFICATA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI COMPROPRIETARI DEL MURO - ADDOSSAMENTO AL MURO DI UNA BARACCA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'AREA INEDIFICATA - APERTURA DI LUCI O VEDUTE NEL MURO DIVISORIO - CONSENSO DELL'ALTRO COMPROPRIETARIO - NECESSITÀ.*
Nell'ipotesi di comunione del muro divisorio fra un cortile comune ed un'area inedificata di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del muro, il fatto che, in prosieguo di tempo, questo ultimo comproprietario abbia addossata al muro divisorio una sua baracca, non lo legittima, senza il consenso dell'altro comproprietario del muro, all'apertura di luci o vedute nel detto muro divisorio, stante il preciso divieto dell'art. 903 secondo comma cod. civ. non essendo applicabile il regime proprio del muro perimetrale di edificio in condominio su un cortile comune, atteso che tale regime (che consente l'apertura di luci e vedute) trova la sua giustificazione nella diversa funzione del muro perimetrale di edificio in condominio, rispetto al semplice muro divisorio di due autonomi cortili e nel rapporto di complementarità o di servizio che intercorre fra l'edificio condominiale e il cortile relativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)