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Sez. 6, Sentenza n. 8143 del 20/03/1979 Ud. (dep. 08/10/1979) Rv. 143014 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - REQUISITI DELLA SPECIFICITA - IL MOTIVO SPECIFICO DEVE CONTENERE GLI ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO CHE SI PONGONO A BASE DELLA CENSURA.*
Stato
decisa il 1979-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143014-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - REQUISITI DELLA SPECIFICITA - IL MOTIVO SPECIFICO DEVE CONTENERE GLI ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO CHE SI PONGONO A BASE DELLA CENSURA.*

Il requisito della specificita dei motivi, richiesto dall'art 201 cod proc pen a pena d'inammissibilita dell'impugnazione, comporta per la parte impugnante non solo l'Onere di dedurre le censure che intende muovere su punti circoscritti della decisione gravata, ma anche l'Onere di indicare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a base delle censure, giacche essi costituiscono il punto di partenza per le operazioni di critica che si invocano da parte del giudice dell'impugnazione e, come tali, condizionano lo stesso Esercizio del potere di controllo che caratterizza la funzione di detto giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)