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Sez. 1, Sentenza n. 1949 del 02/02/2016 (Rv. 638474 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Ineleggibilità a sindaco - Amministratore in società partecipata dal comune con quota inferiore alla maggioranza assoluta - Art. 60, comma 1, n. 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638474-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di elettorato passivo, l'art. 60, comma 1, n. 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000, prevedendo l'ineleggibilità a sindaco dei soli legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con partecipazione del comune superiore al cinquanta per cento del capitale, è norma di carattere eccezionale, sicchè non può essere analogicamente applicata al caso degli amministratori o legali rappresentanti di società delle quali il comune detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta, benchè tale da assicurargli, in fatto, a seguito di verifica caso per caso, una posizione di controllo o di influenza dominante nei confronti della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 1 n. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)