Sez. 3, Sentenza n. 8310 del 12/04/2011 (Rv. 618005 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Trasferimento all'estero senza indicazione dell'indirizzo da parte del destinatario della notificazione - Ricorso alle formalità ex art. 143 cod. proc. civ. - Condizioni - Onere del notificante di procedere ad ulteriore ricerche presso l'Ufficio consolare - Sussistenza - Notificazione su ordine del giudice - Irrilevanza di detto onere - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI
Ai fini della notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ. a cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e ciò anche quando la notificazione ai sensi del citato art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, giacché tale ordine non è sufficiente, di per sé, a salvaguardare la validità di un atto ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 470 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)