Sez. 3, Sentenza n. 7066 del 25/06/1993 (Rv. 482923 - 01)
Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - In genere | Effetti - Instaurazione illegittima del giudizio sommario - Incidenza sul giudizio di merito - Esclusione - Locatore - Nuova "causa petendi" - Deduzione - Ammissibilità - Domanda nuova - Proponibilità.
Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - In genere
L'opposizione dell'intimato di cui all'art. 665 cod. proc. civ. determina, senza che occorra all'uopo un provvedimento del giudice, la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario, e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari, in cui non si discute più di accoglimento o di rigetto della domanda di convalida e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato, se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la domanda è, invece, rigettata; ne consegue che nel giudizio di merito non incide l'eventuale illegittima instaurazione del precedente giudizio sommario e le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse con le rispettive posizioni e che, in particolare, il locatore può dedurre una nuova "causa petendi" e proporre anche una domanda nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)