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Sez. 2, Sentenza n. 789 del 12/03/1969 (Rv. 339110 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - DOCUMENTO IMPUGNATO - QUERELA INCIDENTALE DI FALSO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA IN APPELLO - DINIEGO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339110-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - DOCUMENTO IMPUGNATO - QUERELA INCIDENTALE DI FALSO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA IN APPELLO - DINIEGO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E insindacabile l'apprezzamento del giudice di merito circa la Rilevanza del documento impugnato con querela di falso ai fini della decisione della causa, pertanto non e censurabile il provvedimento col quale il giudice d'appello, davanti al quale penda la causa di merito, neghi la sospensione del giudizio, in attesa della decisione sulla querela di falso di un documento prodotto. (sulla prima parte V.2742-67, massima n.330270 1390-64 sulla seconda parte V.2280-68, massima n.334557 1558-68, massima n.332275).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)