Sez. 5 - , Sentenza n. 29342 del 07/10/2022 (Rv. 666081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Redditi di impresa - Costi e oneri deducibili - Artt. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Prestazioni di consulenza già eseguite con corrispettivo pattuito in misura minore di quello spontaneamente corrisposto - Inerenza all'attività d'impresa del maggior compenso - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In materia di costi deducibili dal reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è inerente all'attività d'impresa il maggior compenso che il contribuente si sia spontaneamente offerto di pagare alla controparte per remunerare prestazioni di consulenza già ricevute ed effettuate in esecuzione di un titolo contrattuale che prevedeva in anticipo, per i medesimi servizi, la predisposizione di un corrispettivo minore.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)