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Sez. 2, Sentenza n. 5225 del 24/10/1985 (Rv. 442519 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442519-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE - LIMITI TEMPORALI.*

Qualora una causa di lavoro sia stata promossa davanti a giudice territorialmente incompetente, l'incompetenza medesima, a norma dell'art. 428 cod. proc. civ., ove non sia stata tempestivamente eccepita dal convenuto con la memoria di Costituzione, può essere rilevata d'ufficio soltanto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ., restando in particolare esclusa ogni possibilità di declinatoria della Competenza dopo un differimento di detta udienza per l'acquisizione di elementi istruttori. (V 2970/82, mass n 420875).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)