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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6770 del 08/03/2019 (Rv. 653547 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Determinazione della base imponibile - Prova contraria del contribuente - Presupposto - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653547-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

L'onere del contribuente di provare che le spese elevate - in conseguenza delle quali l'Amministrazione finanziaria ha ricalcolato il suo reddito complessivo nelle forme dell'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R n. 600 del 1973 - sono state in realtà finanziate mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte, oppure esenti, ovvero provenienti da finanziamenti di terzi, e pertanto legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, postula che l'Amministrazione finanziaria abbia previamente dimostrato, mediante elementi certi, la sussistenza della divergenza tra il reddito dichiarato e quello determinato in via presuntiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto cheil disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle distinte contabili relative al versamento di ratei di mutuo, operato dal contribuente senza che l'Ufficio proponesse procedura di verificazione, avesse privato tali documenti di ogni efficacia dimostrativa, venendo pertanto a mancare la prova, posta a carico dell'Amministrazione, dei fatti su cui l'accertamento sintetico poteva essere fondato, e la correlata presunzione di disponibilità di un reddito non dichiarato da parte del contribuente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)