Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 07/10/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152310 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO DI OLTRE DIECI QUINTALI - NECESSITÀ DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - MANCANZA - IGNORANZA DEL COLPEVOLE SULLA OBBLIGATORIETÀ DEL CERTIFICATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO DI OLTRE DIECI QUINTALI - NECESSITÀ DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - MANCANZA - IGNORANZA DEL COLPEVOLE SULLA OBBLIGATORIETÀ DEL CERTIFICATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Per la sussistenza del dolo nel reato di cui agli artt. 5 e 15 d.l. n. 271/57, data la sua natura di reato formale, basta la volontà consapevole dell'agente di trasportare un quantitativo di oli minerali in quantità superiore ai dieci quintali senza certificato di provenienza. È, quindi, sufficiente la consapevolezza di tale omissione, indipendentemente da una specifica intenzione di frode, giacché l'ignoranza della necessità del certificato di provenienza per il trasporto di oli minerali in quantità superiore ai dieci quintali costituisce ignoranza inescusabile di legge penale. (nella specie il reato è stato ritenuto di natura finanziaria ed escluso dalla amnistia). (Conf mass n 133254).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)