Sez. L - , Sentenza n. 21609 del 07/07/2022 (Rv. 665134 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Co.co.co. illegittimo - Fruizione delle ferie - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Contenuto - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimo ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (causa C-684/16 del 6.11.2018), spetta al datore di lavoro provare di aver previsto le garanzie in materie di ferie e quindi di aver garantito e messo a disposizione dei lavoratori, pur nella gestione del diverso schema negoziale di cui è stato accertato l'illegittimo utilizzo, tempi di riposo adeguati e compatibili per qualità e quantità con le previsioni del c.c.n.l. che viene a costituire parametro di riferimento in presenza dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)