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Sez. U, Sentenza n. 5384 del 06/10/1988 (Rv. 460021 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - OMESSO INIZIO DELL' ESECUTORE - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DEI MOTIVI - IDONEITÀ - MANCANZA DEL DECRETO PRESIDENZIALE E DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460021-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - OMESSO INIZIO DELL' ESECUTORE - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DEI MOTIVI - IDONEITÀ - MANCANZA DEL DECRETO PRESIDENZIALE E DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro, l'inammissibilità dell'appello con riserva dei motivi, ai sensi dell'art. 433 secondo comma cod. proc. civ., per difetto del presupposto dell'inizio dell'esecuzione forzata sulla base del dispositivo della sentenza di primo grado (inizio per il quale non è sufficiente l'intimazione del precetto, che è atto preliminare all'esecuzione), non osta a che i motivi successivamente proposti, ove il relativo atto presenti tutti gli elementi prescritti dall'art. 434 cod. proc. civ., valgano ad introdurre il giudizio d'impugnazione, mentre la circostanza che detto secondo atto manchi del provvedimento presidenziale di nomina del relatore, con la fissazione dell'udienza di discussione, e non sia stato notificato, essendo stati i relativi adempimenti erroneamente effettuati con riferimento al primo atto, non determina conseguenze invalidanti, qualora il convenuto si costituisca prima della scadenza del termine d'impugnazione, alla stregua dell'efficacia sanante "ex nunc" di tale Costituzione. (V 6169/84, mass n 437810).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)