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Sez. L, Sentenza n. 14657 del 01/10/2003 (Rv. 567278 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Individuazione della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. - Riferimento alla normativa legale e contrattuale vigente al momento degli accantonamenti - Necessità - Fattispecie relativa al CCNL dei metalmeccanici.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567278-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

L'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto deve operarsi, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto irrilevante ai fini del calcolo del t.f.r. nel caso concreto, che il nuovo CCNL del 5 luglio 1994 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata, in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro in questione (cessato il 31 agosto 1994) , avesse espressamente ed inequivocabilmente escluso dalla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. la retribuzione per lavoro straordinario anche se abituale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 05/07/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)