Sez. 2 - , Sentenza n. 38537 del 06/12/2021 (Rv. 663165 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Domanda di annullamento per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato – Valutazione in concreto del singolo atto - Condizioni – Predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato – Esclusione della condotta abusiva del rappresentante.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui
caratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest'ultimo predeterminato.
Cod. Civ. art. 1394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)