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Sez. 6, Sentenza n. 35125 del 26/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226525 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Divincolarsi per proseguire la fuga - Qualificazione come atto di violenza o di resistenza passiva - Valutazione in concreto.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226525-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

L'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria configura violenza ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e non mera resistenza passiva quando non costituisce una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)