Sez. L, Sentenza n. 13291 del 27/11/1999 (Rv. 531595 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Contestazione dei conteggi prodotti dall'attore da parte del debitore convenuto - Implicita ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione - Sussistenza - Conseguenze - Eccezione di prescrizione presuntiva -
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE
La contestazione, da parte del debitore convenuto, dell'esattezza dei conteggi allegati dall'attore a fondamento di una determinata pretesa creditoria implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)