Sez. 1, Sentenza n. 6239 del 24/11/1981 (Rv. 417040 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MANTENIMENTO - MODIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA UN CONIUGE ALLO ALTRO - DOMANDA RELATIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MANTENIMENTO - MODIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA UN CONIUGE ALLO ALTRO - DOMANDA RELATIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La domanda diretta alla modificazione del contributo dovuto da un coniuge all'altro per il mantenimento di figli minori, fissato in Sede di separazione personale, è devoluta alla cognizione del tribunale ordinario, non del tribunale per i minorenni, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti tra i coniugi separati, senza investire il regime di affidamento e mantenimento dei figli, nei rapporti tra loro ed i genitori. (Conf 5267/81, mass n 416027; (Conf 3131/81, mass n 413696; (Conf 3120/80, mass n 406901).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)