Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011 (Rv. 617921 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI | Formulazione dell'istanza - Rigetto nonostante la rilevanza del documento - Accertamento dell'autenticità dell'autografia sulla base di altre prove - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI
La formulazione in corso di causa dell'istanza di verificazione della scrittura privata non consente al giudice di merito, che ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, di non dare corso al relativo subprocedimento, ritenendo desumibile l'esito "aliunde" sulla base di altre prove, non essendo permessa l'aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che, prima della verificazione, ed a prescindere da essa, assegnino o neghino alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)