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Sez. 1, Sentenza n. 791 del 25/01/2000 (Rv. 533108 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Effetti - Inefficacia relativa dell'atto - Ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533108-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore medesimo; essa quindi, in caso di suo vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico (non già di travolgere quell'atto, ma solo) di determinarne l'inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto inadempiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2930

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)