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Sez. 1, Sentenza n. 4984 del 14/10/1985 (Rv. 442346 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - MUTUO CONCESSO DA UN ISTITUTO DI CREDITO - DEDUZIONE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PRIMO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - CONTROVERSIA RELATIVA - COGNIZIONE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1985-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442346-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - MUTUO CONCESSO DA UN ISTITUTO DI CREDITO - DEDUZIONE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PRIMO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - CONTROVERSIA RELATIVA - COGNIZIONE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*

Qualora un istituto di credito, in relazione a somme concesse in mutuo e depositate presso una banca terza, con facoltà del mutuatario di utilizzarle previa autorizzazione di svincolo da parte di esso mutuante, deduca l'intervenuta risoluzione del rapporto prima della dichiarazione di fallimento del mutuatario, ed agisca nei confronti di detta banca depositaria, per ottenere la restituzione delle somme medesime, nonché in contraddittorio dell'amministrazione fallimentare, per l'accertamento negativo di un suo credito verso la stessa depositaria, la relativa controversia spetta alla cognizione del tribunale fallimentare, in base al combinato disposto degli artt. 24 e 52 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto si traduce nella negazione di un credito che, se esistente, rientra nel patrimonio del fallito e resta conseguentemente soggetto al regime concorsuale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)