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Sez. 5, Sentenza n. 2193 del 06/02/2015 (Rv. 634158 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Prove atipiche - Perizia di parte - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634158-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato attendibili le risultanze della relazione di stima di un immobile redatta dall'Ufficio tecnico erariale nei limiti di quanto ulteriormente emergente da una perizia di parte prodotta dal contribuente).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)