Sez. 3, Sentenza n. 497 del 18/01/2000 (Rv. 532933 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Natanti soggetti a obbligo assicurativo - In stato di ormeggio - Obbligo assicurativo - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
Le imbarcazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 990 del 1969 sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 2, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 16/01/1981 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)