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Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 15/03/2000 Ud. (dep. 05/05/2000) Rv. 215902 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO | Notifica al contumace dell'avviso di deposito con estratto della sentenza - Indicazione dell'avvenuta lettura contestuale del dispositivo e della motivazione o del termine per l'impugnazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215902-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO

L'avviso di deposito e l'estratto contumaciale di cui all'art. 548, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non devono contenere l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione in udienza né la specificazione del termine per proporre l'impugnazione; è infatti onere dell'imputato, a fronte della varietà dei termini previsti dalla legge, assicurarsi mediante una tempestiva presa visione della sentenza quale sia nel caso specifico il termine che è tenuto ad osservare per l'impugnazione, né la sua negligenza può riflettersi sulla validità dell'avviso e dell'estratto o sulla loro idoneità a far decorrere il termine stabilito per la proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)