Sez. 3, Sentenza n. 1511 del 24/01/2007 (Rv. 595040 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | In genere.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità contrattuale medica, va risarcito, quale danno non patrimoniale, distinto dal danno morale soggettivo o "pecunia doloris", quello derivante da errori diagnostici che compromettano, oltre alla salute fisica, l'equilibrio psichico della persona. (Fattispecie relativa a diagnosi errata con la quale era stato dichiarato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transizionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)