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Sez. 3, Sentenza n. 1511 del 24/01/2007 (Rv. 595040 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | In genere.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595040-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità contrattuale medica, va risarcito, quale danno non patrimoniale, distinto dal danno morale soggettivo o "pecunia doloris", quello derivante da errori diagnostici che compromettano, oltre alla salute fisica, l'equilibrio psichico della persona. (Fattispecie relativa a diagnosi errata con la quale era stato dichiarato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)