Sez. L, Sentenza n. 13721 del 14/06/2006 (Rv. 590359 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Censura inesistente - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in funzione dell'osservanza del requisito prescritto dall'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., è necessario che esso, pur senza l'indicazione delle specifiche disposizioni che si intendono erroneamente applicate, consenta di individuare il principio di diritto che si assume violato ovvero l'omissione o contraddizione logica insita nella decisione impugnata. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, nel quale, dopo l'esposizione dei motivi dedotti con l'appello, la parte ricorrente si era limitata a prospettare che la decisione era censurabile, sottoponendo alla Corte di cassazione i motivi disattesi dalla Corte di appello "riservandosi di illustrarli meglio in sede di memorie").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)