Sez. T, Ordinanza n. 22628 del 05/08/2025 (Rv. 675499-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Trattamento pensionistico percepito da cittadino italiano residente in Svizzera - Certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità locale ex art. 29 della Convezione italo-svizzera - Sufficienza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di imposte sul reddito, ai fini dell'operatività del divieto di doppia imposizione e, in particolare, per beneficiare del diritto al rimborso di cui all'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera, è sufficiente che il contribuente, percettore di trattamento pensionistico erogato dall'INPS, produca il certificato fiscale di residenza in Svizzera, comprovante l'assoggettamento a tassazione in quello Stato, non essendo necessaria la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte in territorio elvetico.
Cod. Civ. art. 43, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 29, Legge 23/12/1978 num. 943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)