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Sez. L, Sentenza n. 5118 del 12/10/1984 (Rv. 436905 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - DA PARTE DEL CREDITORE - MEZZI DI PROVA - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO AL DEBITORE - NECESSITÀ - DICHIARAZIONI RESE DAL GIURANTE - VALORE DECISORIO DELLA LITE - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA LORO VERIDICITÀ E ATTENDIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436905-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - DA PARTE DEL CREDITORE - MEZZI DI PROVA - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO AL DEBITORE - NECESSITÀ - DICHIARAZIONI RESE DAL GIURANTE - VALORE DECISORIO DELLA LITE - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA LORO VERIDICITÀ E ATTENDIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

Di fronte all'eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore è tenuto solo a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova, salvo ammissione di non pagamento da parte del debitore, può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito, con la conseguenza che, una volta che questo mezzo istruttorio sia stato ammesso, è solo alla stregua della dichiarazione resa dal giurante che il giudice, senza alcun potere di valutarne la veridicità e di sindacarne l'attendibilità, deve decidere la lite.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)