Sez. L, Sentenza n. 5118 del 12/10/1984 (Rv. 436905 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - DA PARTE DEL CREDITORE - MEZZI DI PROVA - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO AL DEBITORE - NECESSITÀ - DICHIARAZIONI RESE DAL GIURANTE - VALORE DECISORIO DELLA LITE - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA LORO VERIDICITÀ E ATTENDIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - DA PARTE DEL CREDITORE - MEZZI DI PROVA - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO AL DEBITORE - NECESSITÀ - DICHIARAZIONI RESE DAL GIURANTE - VALORE DECISORIO DELLA LITE - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA LORO VERIDICITÀ E ATTENDIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Di fronte all'eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore è tenuto solo a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova, salvo ammissione di non pagamento da parte del debitore, può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito, con la conseguenza che, una volta che questo mezzo istruttorio sia stato ammesso, è solo alla stregua della dichiarazione resa dal giurante che il giudice, senza alcun potere di valutarne la veridicità e di sindacarne l'attendibilità, deve decidere la lite.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)