Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 17/06/1966 (Rv. 323127 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - ASSEGNAZIONE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - INOPPONIBILITA ALL'ACQUIRENTE DELLA NULLITA DEGLI ATTI ESECUTIVI ANTERIORI - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - ASSEGNAZIONE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - INOPPONIBILITA ALL'ACQUIRENTE DELLA NULLITA DEGLI ATTI ESECUTIVI ANTERIORI - CONDIZIONI.*
L'art. 2929 cod. civ., secondo cui la nullita degli Atti esecutivi anteriori alla vendita o all'assegnazione, non e opponibile all'acquirente ed all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, presuppone che la vendita o l'assegnazione siano valide e non e quindi applicabile quando la nullita riguardi proprio la vendita stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)