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Sez. 2, Sentenza n. 1732 del 12/07/1967 (Rv. 328586 - 01)

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTO - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328586-01

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTO - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A norma dell'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933 n.1775, l'indennita dovuta per la Costituzione della servitu di elettrodotto deve essere determinata, tenuto conto della diminuzione di valore del fondo, conseguente all'imposizione della servitu e calcolando il valore dell'immobile asservito nello stato in cui si trova al momento dell'occupazione, senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e con la maggiorazione del quinto, che va calcolata soltanto sul valore iniziale del fondo al predetto momento e non pure su quello risultante dopo l'imposizione della servitu.*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)