Sez. 5 - , Ordinanza n. 32900 del 08/11/2022 (Rv. 666393 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Acquisto di beni e servizi - Applicazione di un’aliquota IVA superiore a quella dovuta - Diritto alla detrazione dell’imposta pagata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze per cedente, cessionario e Amministrazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi dell'art. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità dell'art. 17 della direttiva del Consiglio CEE n. 77/388/CEE del 1977 e degli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 2006 (come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), l'esercizio del relativo diritto presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta, con la conseguenza che, per la misura non dovuta, sono privi di fondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente, con conseguente diritto al relativo rimborso, sia la rivalsa eventualmente effettuata dal cedente nei confronti del cessionario, con conseguente diritto alla relativa restituzione per la parte erroneamente versata, sia la detrazione eventualmente operata dal cessionario nella propria dichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di escluderne la computabilità nell'ammontare dell'imposta corrisposta in via di rivalsa.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 17, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)