Sez. 3, Sentenza n. 12672 del 17/10/2001 (Rv. 549696 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Mandato ad litem - Facoltà di proporre tutte le domande non eccedenti l'oggetto della controversia - Chiamata del terzo in causa - Inclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI
La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, con la conseguenza che è nella facoltà del procuratore del convenuto di chiamare in causa un terzo, quale esclusivo o quantomeno concorrente responsabile di quanto dedotto dall'attore, onde sollevare il convenuto stesso dall'eventuale soccombenza nei confronti di parte attrice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)