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Sez. T, Ordinanza n. 4069 del 23/02/2026 (Rv. 678038-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE | Condizioni apposte nella sentenza ex art. 2932 cc - Cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e pagamento del prezzo - Qualificazione come meramente potestative ai fini fiscali - Conseguenze - Imposta di registro proporzionale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678038-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE

Le condizioni apposte nella sentenza ex art. 2932 c.c., relative alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli a carico del promittente venditore e al pagamento del corrispettivo pattuito a carico del promissario acquirente, devono ritenersi, sotto il profilo fiscale, meramente potestative, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in modo proporzionale e non fisso, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)