Sez. 2, Sentenza n. 4696 del 12/05/1999 (Rv. 526226 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Disponibilità da parte del creditore di somma ricevuta ad altro titolo dal debitore e oggetto di obbligazione restitutoria - Utilizzabilità in impieghi antinflattivi - Inammissibilità - Efficacia ostativa del danno da svalutazione - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Al fine di escludere la configurabilità nel caso concreto del maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., lamentato da un imprenditore per il ritardato pagamento di un corrispettivo dovutogli, non può darsi rilievo alla disponibilità da parte dello stesso imprenditore di una somma ricevuta dal debitore in relazione ad un diverso rapporto, benché nello stesso giudizio sia accolta la domanda riconvenzionale diretta alla restituzione di questa somma, proprio perché essa, costituendo l'oggetto di un debito restitutorio per altro titolo, non avrebbe potuto essere impiegata in investimenti idonei a contrastare l'inflazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)