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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14930 del 13/06/2013 (Rv. 626785 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Potere di convocazione - Amministratore accettante sotto condizione - Spettanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626785-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE

In tema di condominio negli edifici, il potere di convocazione dell'assemblea spetta anche all'amministratore la cui nomina assembleare non sia stata immediatamente seguita dall'accettazione (nella specie, il nominato amministratore aveva subordinato l'accettazione dell'incarico a determinate condizioni, successivamente non avveratesi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)