Sez. L, Sentenza n. 5698 del 12/03/2007 (Rv. 595349 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Mance dei dipendenti tecnici del Casinò municipale (c.d. "croupiers") - Ricomprensione nella nozione di reddito - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Conseguente assoggettabilità a contribuzione previdenziale - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (cosiddetti "croupiers") rientrano, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella nozione di reddito, poiché esse trovano nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il necessario presupposto per la loro percezione e, perciò, in quanto effettivamente corrisposte, concorrono nella determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 48, comma primo, del citato d.P.R., ancorché nella sola misura del 75 per cento delle stesse, in virtù del secondo comma del medesimo art. 48. Conseguentemente, sulla scorta del rinvio operato dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - ai menzionati artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1987 e della correlata attuazione del principio stabilito dall'art. 3, comma diciannovesimo, lett. a) della legge delega n. 662 del 1996 (relativo all'unificazione del concetto di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, basati entrambi unicamente sul nesso di derivazione dal rapporto di lavoro), deve ritenersi che le suddette mance rientrano, di per sé, nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche ai fini contributivi, con la derivante assoggettabilità a contribuzione nella misura del 75 per cento del loro importo, poiché il restante 25 per cento non è considerato utile a formare il reddito. Né tali disposizioni appaiono censurabili per illegittimità costituzionale per eccesso di delega (per aver dato, il legislatore delegato, puntuale applicazione ai criteri di delega di cui alla l. n. 662 del 1996, art. 13, comma 19, lasciando immutata la definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e utilizzando, tramite il rinvio all'art. 46 TUIR, comma 1, operato dalla legge n.153 del 1969, art. 12, la stessa definizione ai fini previdenziali), irragionevolezza (per essere la sottoposizione a contribuzione previdenziale coerente con la natura di introiti derivanti al croupier in relazione alla prestazione di lavoro), violazione del principio di certezza del diritto, dell'affidamento e dell'iniziativa economica privata (escludendo, la base imponibile costituita da una percentuale delle mance effettivamente percepite, l' alea in capo al datore di lavoro), violazione del principio di uguaglianza per sottoposizione a contribuzione di un'entrata che non è retribuzione solo per tali lavoratori (beneficiando solo tali lavoratori di introiti rilevanti, non provenienti direttamente dal datore di lavoro, ma collegati al rapporto di lavoro dal nesso di derivazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 53, Costituzione art. 76, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 13 com. 19, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)