Sez. 3, Sentenza n. 2506 del 07/07/1969 (Rv. 342062 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - USO E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - AUMENTO DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE N. 1521 DEL 1960 - CANONE BASE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - USO E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - AUMENTO DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE N. 1521 DEL 1960 - CANONE BASE.*
L'aumento del 25 percento sui canoni di locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, stabilito dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, va calcolato sul canone legalmente dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente, previa, quindi, l'eliminazione degli aumenti che sul canone stesso fossero stati eventualmente praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)