Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016 (Rv. 637936 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Giudice adito - Verifica della propria giurisdizione - Dovere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)