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Statuto degli impiegati civili dello Stato

Testo in vigore al

Titolo III. Comando e collocamento fuori ruolo

Capo I. Comandi

Art. 46 Comando presso altra Amministrazione

1. L'impiegato puo' essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza della Amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene.

2. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

3. Al comando si provvede, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'interessato ed il Consiglio di amministrazione.

4. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati di concerto con quello per il tesoro.

Art. 47 Carico della spesa

1. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio.

2. Per il personale comandato presso enti pubblici, questi sono altresi' tenuti a versare all'Amministrazione cui esso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Capo II. Collocamento fuori ruolo

Art. 48 Collocamento fuori ruolo

1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato e di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'Amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Amministrazione stessa.

2. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene.

3. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'interessato ed il Consiglio di amministrazione.

4. Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' all'ultimo comma dell'art. 46.

5. Nell'organico cui appartengono gli impiegati fuori ruolo saranno lasciati scoperti, nella qualifica iniziale, tanti posti quanti sono gli impiegati nell'identica posizione.

6. Con regolamento saranno determinati i casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo.

7. Alla spesa per il personale collocato fuori ruolo si provvede a norma dell'art. 47.

Art. 49 Promozione del personale fuori ruolo

1. L'impiegato collocato fuori ruolo e' scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera.

2. Ove promosso l'impiegato rientra in organico andando ad occupare secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.

3. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussista disponibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione puo' disporre ai sensi del precedente art. 48, il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica.

Titolo IV. Incompatibilita' e cumulo di impiegati

Capo I. Incompatibilita'

Art. 50 Casi d'incompatibilita

1. L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione, o assumere altri impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Art. 52 Partecipazione all'amministrazione di enti e societa

1. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato puo' partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'Amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Art. 53 Provvedimento per casi d'incompatibilita

1. L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 50 e 52 viene diffidato dal Ministro, o dal Direttore Generale competente, a cessare dalla situazione d'incompatibilita'.

2. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilita' non preclude l'eventuale azione disciplinare.

3. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

4. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 54 Denuncia dei casi di incompatibilita

1. Il capo del servizio e' tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi delegato, i casi di incompatibilita' dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Capo II. Cumulo di impieghi

Art. 55 Divieto di cumulo di impieghi pubblici

1. Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

2. I capi di ufficio, di istituti, o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a riferire al Ministero competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.

3. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

Titolo V. Aspettativa e disponibilita'

Capo I. Aspettative

Art. 56 Cause dell'aspettativa

1. L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia.

2. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

3. Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Art. 57 Aspettativa per servizio militare

1. L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare.

2. L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

3. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera e dall'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 58 Aspettativa per infermita' contratta in servizio e per causa di servizio

1. L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico dell'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

2. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

3. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi.

4. L'Amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

5. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

6. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.

7. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero, ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 59 Aspettativa per motivi di famiglia

1. L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

2. L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese, ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento, e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

3. L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

4. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.

5. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

6. Il tempo trascorso in aspettativa non e' utile ne' ai fini dell'anzianita', ne' ai fini della progressione nella carriera e del trattamento economico.

7. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 60 Cumulo di aspettative

1. Piu' periodi di aspettativa per motivi di famiglia o per infermita' si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi, qualora l'aspettativa per motivi di famiglia segua quella per infermita' e a tre mesi nel caso inverso.

2. La durata di piu' periodi di aspettativa per motivi di famiglia o per infermita' non puo' superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

3. Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 61 Dispensa dal servizio per infermita

1. Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 58 e 60 l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

2. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 120 e 121.

Capo II. Disponibilita'

Art. 62 Motivi del collocamento in disponibilita

1. L'impiegato e' collocato in disponibilita', per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra Amministrazione statale a norma del successivo art. 64.

2. L'ufficio si considera soppresso quando cessa l'esercizio, da parte dello Stato, delle attivita' ad esso affidate. Il semplice cambiamento di forma od il mutamento di denominazione non costituiscono soppressione di ufficio.

3. Nei casi in cui occorre procedere a collocamenti in disponibilita', il Consiglio di amministrazione designa, in relazione ai gradi o qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

4. Se il collocamento in disponibilita' e' deliberato nei confronti di impiegato che si trovi in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data di collocamento in disponibilita'.

Art. 63 Trattamento economico

1. L'impiegato in disponibilita' e' esonerato dal prestare servizio.

2. Ad esso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 64 Trasferimento ad altre Amministrazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio l'impiegato collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche su sua domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i relativi Consigli d'amministrazione.

2. Il trasferimento puo' essere effettuato solo a carriere e qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilita'. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica puo' essere disposto soltanto col consenso dell'impiegato.

3. Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' impiegati in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 66. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianita' e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e' peraltro collocato dopo gli impiegati del suo grado gia' appartenenti ad esso.

Art. 65 Servizio temporaneo presso altra Amministrazione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'impiegato in disponibilita' puo' essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica.

2. In questo caso esso percepisce gli assegni di attivita' inerenti alla sua qualifica.

3. Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.

Art. 66 Richiamo in servizio

1. L'impiegato in disponibilita' e' richiamato in servizio sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel medesimo grado del suo ruolo.

2. L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo, in cui e' richiamato, con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita' e con lo stipendio inerente quando non sia stato nel frattempo utilizzato.