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Sez. 6, Sentenza n. 6337 del 10/03/1994 Ud. (dep. 30/05/1994) Rv. 198511 - 01

Edilizia - In genere | Ordine di demolizione pronunciato dal giudice penale - Potestà residuale o sostitutiva rispetto al potere sindacale - Esclusione - Funzione di completamento - Sussistenza - Conseguenze - Ordine di demolizione in pendenza di un provvedimento amministrativo rimasto ineseguito - Illegittimità dell'ordine di demolizione del giudice - Esclusione - Coordinamento tra i due titoli in sede esecutiva - Necessità - Rilevanza anche in sede di esecuzione del giudicato penale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198511-01

Edilizia - In genere

Il potere-dovere attribuito al giudice penale, in caso di condanna per reato urbanistico, di disporre la demolizione dell'opera abusiva non va considerato quale potestà residuale ovvero sostitutiva rispetto alla potestà sanzionatoria del sindaco, ma di completamento di quel meccanismo di deterrenza che, per la commissione dell'illecito urbanistico, è stato predisposto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Di conseguenza, il precetto di cui all'art. 7 di detta legge non postula alcuna regola di stretto coordinamento fra istanza amministrativa ed istanza giurisdizionale sotto il profilo procedimentale, ma prevede soltanto che l'esecuzione di una misura sanzionatoria renda non utile l'applicazione dell'altra. Non soltanto non è precluso al giudice penale di ordinare la demolizione in presenza di un analogo provvedimento amministrativo rimasto ineseguito, ma l'emissione di tale provvedimento non inficia la legittimità dell'ordine del giudice penale. Il coordinamento tra i due provvedimenti deve, dunque, rilevare - sotto il profilo fattuale - soltanto nella fase dell'esecuzione, e nella concorrenza dei due titoli, la demolizione dell'opera per effetto di un provvedimento, renderà "inutiliter datum" quello rimasto ineseguito; tale inutilità potrà essere accertata anche nella fase dell'esecuzione del giudicato penale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)