Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 06/11/1985 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172211 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA, LEGGE N. 110 DEL 1979 - STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE - INDIVIDUAZIONE - DIMENSIONI - IRRILEVANZA.*
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA, LEGGE N. 110 DEL 1979 - STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE - INDIVIDUAZIONE - DIMENSIONI - IRRILEVANZA.*
Poiché l'art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto dell'art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche "strumenti da punta o da taglio Atti ad offendere", non è più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente normativa.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)