diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 36007 del 03/02/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 270718 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE | Richiesta di patteggiamento - Mancata prova dell'avvenuta notifica al P.M. - Conseguenze - Inammissibilità dell'istanza.
Stato
decisa il 2017-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270718-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE

La richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato successivamente al decreto che dispone il giudizio immediato è inammissibile se non depositata tempestivamente nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, il cui consenso costituisce elemento essenziale per il perfezionamento del negozio processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)