Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC
Testo in vigore al
Art. 10
1. Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata su tutte le attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con:
a) banche domiciliate in Iran, in particolare la Banca centrale dell'Iran;
b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;
c) succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;
d) enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran.
2. Ai fini del paragrafo 1, nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:
a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o a un'altra autorità designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
3. I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran sono trattati come segue:
a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10000 EUR;
b) altri trasferimenti di importo inferiore a 40000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10000 EUR;
c) altri trasferimenti di importo superiore a 40000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.
4.
Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti.
Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate, se opportuno, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti di altri Stati membri, in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.
Art. 11
1. Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche iraniane, inclusa la Banca centrale dell'Iran, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
2. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Iran ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
Art. 12
1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran o a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni sanitarie e di viaggio alle persone.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
Art. 13
Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche domiciliate in Iran o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran o enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran, nonché persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
Art. 14
Gli Stati impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, incluse quelle dell'IRGC e della IRISL, e persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti al fine di assicurare che tali relazioni non contribuiscano ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).
Capo 3. Settore dei trasporti
Art. 15
1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
2. Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni avviate ai sensi del paragrafo 2.
4. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati.
5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione a norma del punto 16 dell'UNSCR 1929 (2010). Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora non sia possibile ottenere il rimborso di tali costi dall’importatore, lo si può ottenere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.
6. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, è vietata se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.
Art. 16
Gli Stati membri comunicano al comitato le informazioni di cui dispongono sui trasferimenti ad altre compagnie di attività della divisione cargo di Iran Air o di navi possedute o gestite dalla IRISL, realizzati per eludere le sanzioni previste dalle disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) o in violazione delle stesse, inclusi il cambiamento di nome o la nuova registrazione di aeromobili o navi.
Art. 17
Gli Stati membri, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.
Art. 18
È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.
Capo 4. Restrizioni in materia di ammissione
Art. 19
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
a) delle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 1737 (2006) e delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), nonché delle persone appartenenti all'IRGC indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, elencate nell'allegato I;
b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri di alto livello dell'IRGC, di cui all'elenco nell'allegato II.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006.
3. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:
i) ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi;
ii) esigenza di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006) e dell'UNSCR 1929 (2010), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;
iii) esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
10. Se è stata concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato I.
Capo 5. Congelamento di fondi e risorse economiche
Art. 20
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
a) dalle persone ed entità indicate nell'allegato dell'UNSCR 1737(2006), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 12 dell'UNSCR 1737(2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803(2008) nonché dalle persone e entità appartenenti all'IRGC e delle entità dell'IRISL indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, di cui all'elenco nell'allegato I;
b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche;
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione;
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato;
c) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b, punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive;
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:
a) il contratto non riguarda i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;
b) il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1;
e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
Capo 6. Altre misure restrittive
Art. 21
Gli Stati membri adottano, secondo la loro legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
Capo 7. Disposizioni generali e finali
Art. 22
Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) o dell'UNSCR 1929 (2010), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro in conformità con o richieste dall'attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza o misure contemplate nella presente decisione o per qualsiasi altro nesso con detta attuazione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iracheno compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
Art. 23
1. Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.
Art. 24
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza l'allegato II.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Art. 25
1. Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.
Art. 26
1. La presente decisione è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, in particolare sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure relative ai rapporti bancari con banche iraniane di cui agli articoli 10 e 11 sono riesaminate entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.
3. Le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.
4. Sono sospese le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), con riguardo al sig. Ali Akbar Salehi.
Art. 27
La posizione comune 2007/140/PESC è abrogata.
Art. 28
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010. Per il Consiglio La presidente C. Ashton