Sez. 2, Sentenza n. 21081 del 27/11/2012 (Rv. 625395 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Ricorso per cassazione notificato al procuratore della parte defunta e non agli eredi - Inammissibilità - Intervento in giudizio di società di fatto costituita fra gli eredi per la continuazione dell'impresa del "de cuius" - Sanatoria della nullità - Condizioni - Precedente imputazione dei beni controversi all'impresa individuale del defunto - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
È inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore della defunta parte vittoriosa costituito nel giudizio d'appello, e non agli eredi della stessa, indipendentemente dal momento in cui sia avvenuta la morte, né la nullità può ritenersi sanata dall'intervento in giudizio di una società di fatto che si assuma costituita tra gli stessi eredi per la continuazione dell'attività imprenditoriale del "de cuius", ove non risulti che i beni oggetto del diritto controverso fossero imputati, prima del decesso, all'impresa individuale del defunto, anziché a lui personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)