Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 1248 Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio
1. Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave e' considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco.
2. Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia al comandante.
Libro secondo. Disposizioni disciplinari
Titolo primo. Infrazioni e pene disciplinari
Art. 1249 Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
1. In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
5) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.
Art. 1250 Potere disciplinare aeronautico
1. In materia di navigazione aerea il potere disciplinare e' esercitato:
1) dal direttore dell'Ente nazionale della gente dell'aria, sulla gente dell'aria;
2) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio.
Art. 1251 Infrazioni disciplinari
1. Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla gente dell'aria, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dei porti;
3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
4) l'assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aerodromi, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.
Art. 1252 Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna
1. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:
1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;
4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.
2. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
3. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonche' dalle autorita' consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6.
4. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
Art. 1253 Pene disciplinari per l'equipaggio dell'aeromobile
1. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio dell'aeromobile sono:
1) la censura;
2) la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni;
3) l'inibizione dall'esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
4) la cancellazione dagli albi e dal registro del personale di volo.
2. Le dette pene sono applicate dal direttore dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
Art. 1254 Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente dell'aria
1. Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono:
1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire;
2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
3) la cancellazione dai registri professionali.
2. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal ministro per le comunicazioni.
3. Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla gente dell'aria sono:
1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
2) la cancellazione dai registri professionali.
4. Dette pene sono applicate dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
Art. 1255 Pene disciplinari per le persone che esercitano un'attivita' professionale nell'interno dei porti
1. Alle persone che esercitano un'attivita' prevista nell'articolo 68 puo' essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l'esercizio dell'attivita' nell'interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno.
2. Nei casi piu' gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, puo' ordinare la cancellazione dai medesimi.
3. Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali puo' essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Art. 1256 Infrazioni disciplinari dei passeggeri
1. Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile;
2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile;
4) l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.
Art. 1257 Pene disciplinari per i passeggeri
1. Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
1) l'ammonimento semplice;
2) l'ammonimento pubblico;
3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.
2. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.
Art. 1258 Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice
1. Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell'aria e' inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacita' all' iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.49
2. Alle medesime persone puo' essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria, la inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.
Art. 1259 Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell'aeromobile
1. Nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero.
Art. 1260 Divieto di cumulo delle pene disciplinari
1. Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente.
2. In caso di concorso si applica solo la piu' grave.
Art. 1261 Destinazione delle somme ritenute
1. Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o alla gente dell'aria sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marittima, alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria.
2. I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali.
Art. 1262 Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento
1. Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla gente dell'aria,l'imputato puo' essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell'ente nazionale della gente dell'aria, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie.
2. Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.
Titolo secondo. Disposizioni processuali
Art. 1263 Contestazione degli addebiti
1. I provvedimenti d'inibizione dall'esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono essere preceduti, a pena di nullita', dalla contestazione degli addebiti.
2. Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullita', dal parere delle associazioni sindacali interessate.
Art. 1264 Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna
1. Le disposizioni per l'applicazione delle pene disciplinari al personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.
Art. 1265 Ricorso degli appartenenti alla gente dell'aria
1. Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla gente dell'aria le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel terzo comma dell'articolo 1254, e' ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.
2. La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche' le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.
Parte quarta. Disposizioni transitorie e complementari
Capo I. Organi di attivita' amministrativa della navigazione
Art. 1266 Enti portuali
1. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell'Ente autonomo del porto di Napoli, delle Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.
Art. 1267 Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere
1. La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua a essere regolata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 24 MAGGIO 1945, N. 336.
Art. 1268 Delega provvisoria ai comuni
1. Nelle localita' non collegate per via navigabile con localita' ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.