Sez. L, Sentenza n. 16208 del 29/12/2000 (Rv. 542908 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Malattie non tabellate - Prova dell'eziologia professionale della malattia - Necessità - Relativo onere - A carico del lavoratore assicurato - Accertamento del giudice di merito in proposito - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
La presunzione dell'eziologia professionale sussiste solo con riferimento alle malattie comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, onde, in caso di malattia non tabellata, l'assicurato deve provare non soltanto l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale; il relativo accertamento si risolve in un giudizio di fatto, come tale rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)