Sez. 2, Sentenza n. 7019 del 17/10/2013 Ud. (dep. 13/02/2014) Rv. 259004 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento - Consumazione - Conseguimento del profitto - Necessità - Esclusione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
L'indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all'art. 12 l. n. 143 del 1991 (ora previsto nell' art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007) indipendentemente dal conseguimento di un profitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine. (Fattispecie nella quale gli acquisti non erano stati portati a compimento, in quanto l'utilizzo della carta di credito per i relativi pagamenti si concludeva con la dicitura "carta non abilitata").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 5 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)